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Interventi straordinari e di emergenza

Art. 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi  straordinari  e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   che   adottano   provvedimenti contingibili e urgenti  e  in  generale  provvedimenti  di  carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite in base alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

  a) i provvedimenti adottati,  con  la  indicazione  espressa  delle norme di legge eventualmente derogate  e  dei  motivi  della  deroga, nonche'   l'indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi    o giurisdizionali intervenuti;

  b) i termini temporali eventualmente fissati  per  l'esercizio  dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

  c)  il  costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo sostenuto dall'amministrazione;

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 30-08-2013
Data aggiornamento: 25-01-2024
Referente: SC Affari generali