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Articolazione degli uffici

Art. 13

Obblighi  di   pubblicazione   concernenti   l'organizzazione   delle pubbliche amministrazioni

 

1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria   organizzazione, corredati  dai  documenti  anche  normativi  di   riferimento.   Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

  b) all'articolazione degli uffici, le competenze  e  le  risorse  a disposizione di ciascun ufficio, anche di  livello  dirigenziale  non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

  c) all'illustrazione in forma semplificata,  ai  fini  della  piena accessibilita'  e  comprensibilita'  dei  dati,   dell'organizzazione dell'amministrazione,    mediante    l'organigramma    o     analoghe rappresentazioni grafiche;